Art. 3.
(Procedure).

      1. Le istanze per l'accesso ai contributi di cui agli articoli 1 e 2 sono presentate al Ministero per i beni e le attività culturali. Il piano di ripartizione è determinato annualmente. I contributi sono erogati ai corpi bandistici aventi diritto per il 75 per cento mediante anticipazione in unica soluzione e per il restante 25 per cento previa presentazione di rendiconto corredato dei documenti giustificativi della spesa.
      2. I contributi previsti dalla presente legge, compresi quelli di cui all'articolo 6, sono cumulabili con altre sovvenzioni e contributi comunque concessi da enti pubblici e privati.

 

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